Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 81 parole tolte, 25 parole aggiunte.
tolto: Se le cose, che il mandatario riceve per conto del mandante, presentano segni visibili di danni sofferti durante il trasporto, egli deve fare gli atti necessari a preservare i diritti del mandante verso colui che ha eseguito il trasporto; altrimenti e' responsabile delle cose ricevute, secondo le descrizioni contenute nelle lettere di avviso, o di vettura, o nelle polizze di carico. Se il danno richieda urgenti provvedimenti, il mandatario puo' anche provocare la vendita delle cose, secondo le disposizioni dell'articolo 70.aggiunto: Codice di commercio-art. 351 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art351 · fonte del testo
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