Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il mandatario, che non vuole accettare l'incarico, deve nel piu' breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto al mandante, e, non ostante il suo rifiuto, deve far riporre in luogo sicuro le cose speditegli, ed aver cura della loro conservazione a spese del mandante, fino a che questi abbia potuto dare le disposizioni opportune.
tolto: In caso di ritardo, puo' anche provocare il deposito giudiziale, e la vendita delle cose, secondo le disposizioni dell'articolo 70.aggiunto: Codice di commercio-art. 350 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art350 · fonte del testo
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