[1]L'ammontare del compenso e' fissato per accordo tra le parti, e, in mancanza, dall'Autorita' giudiziaria.

[2]Lo stesso vale per la proporzione in cui questo compenso deve essere ripartito fra i salvatori.

[3]La ripartizione fra il proprietario, il capitano e le altre persone al servizio di ciascuna delle navi salvatrici sara' regolata dalla legge nazionale della nave.

Testo vigente dal 19 giugno 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 32 parole tolte, 56 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'azione per risarcimento dei danni sofferti a causa di un urto non e' subordinata a protesto ne' ad altra formalita' specialeaggiunto: L'ammontare del compenso e' fissato per accordo tra le parti, e, in mancanza, dall'Autorita' giudiziaria.

aggiunto: Lo stesso vale per la proporzione in cui questo compenso deve essere ripartito fra i salvatori.

tolto: Non vi ha presunzione legale di colpa quanto alla responsabilita' dell'urtoaggiunto: La ripartizione fra il proprietario, il capitano e le altre persone al servizio di ciascuna delle navi salvatrici sara' regolata dalla legge nazionale della nave.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art6 · fonte del testo