tra i soccorritori 1. La spartizione di una ricompensa in base all'articolo 13 tra i soccorritori sara' effettuata in base ai criteri contenuti in tale articolo. 2. La spartizione tra il proprietario, il capitano ed altre persone al servizio di ogni nave di soccorso sara' determinata secondo la legge di bandiera di tale nave. Se il salvataggio non e' stato effettuato a partire da una nave, la spartizione sara' determinata secondo la legge che disciplina il contratto concluso tra il soccorritore ed i suoi incaricati.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art15 · fonte del testo