Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le parti devono essere intese personalmente, o per mezzo di mandatario speciale, e presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni sulle quali gli arbitri emetteranno i loro provvedimenti.

tolto: Possono le Giunte degli arbitri ordinare i mezzi istruttorii che stimano necessari al riguardo; e se ammettono la perizia, questa deve essere fatta da un solo perito.

tolto: La relazione del perito si avra' per notificata alle parti con l'avviso, datone agli interessati dal cancelliere, dell'eseguitone deposito nella cancelleria del Tribunale.

tolto: Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutone avviso. Questa opposizione dovra' essere depositata nella cancelleria del Tribunale per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal di dell'avviso ricevutone.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-06-24;5489~art11 · fonte del testo