Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le servitu' ed i diritti di cui all'articolo 1° per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso o presunto, e come aventi natura di servitu' negativa o proibitiva.
tolto: I proprietari dei fondi gravati delle servitu' e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare agli utenti una indennita' o in terreno od in un annuo canone corrispondente al valore della servitu' o del diritto cui i fondi erano soggetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-06-24;5489~art2 · fonte del testo
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