Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite ai Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera d), e' destinato alla costituzione di una speciale riserva. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva, abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260. L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e' abrogato.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art11 · fonte del testo