Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilita' del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-69. Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro (carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilita' all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti. Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, puo' disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate. La disposizione di cui alla lettera h) del precedente articolo 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 187/1975

    Questione infondata
    8 luglio 1975

    Il problema di costituzionalità con riferimento all'art. 38 Cost. delle norme che, fino al 1976, dispongono una contribuzione a favore del Fondo sociale e a carico di enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 3, primo comma, lett. h), e 5, secondo e terzo comma, della legge n. 903 del 1965 e art. 2 della legge n. 238 del 1968), si puntualizza sulla possibilità di fornire una giustificazione razionale alle contribuzioni che tali enti sono chiamati ad apportare al bilancio dell'INPS per incrementare il fondo sociale. Tale giustificazione va rinvenuta nella identità di fini previdenziali che l'INPS e gli enti sostitutivi perseguono ciascuno per i propri iscritti, identità in cui va ricercata la ragione che legittima l'onere imposto, in un sistema che, distaccandosi da una concezione puramente contributiva della previdenza, si manifesta sempre più sensibile a motivi di solidarietà sociale. Ne' ha valore in contrario l'argomento, prevalentemente nominalistico, che i suddetti enti sostitutivi, dovendo rientrare fra gli istituti "integrati" dallo Stato, cui l'art. 38 Cost. fa riferimento, non potrebbero essere trasformati in enti "integratori" dell'INPS, giacché il concetto di integrazione non è puramente economico e una rigida contrapposizione fra istituti "integrati" e "integratori" è sicuramente estranea al precetto costituzionale.

    Art. 3 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 5 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 2 Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art5 · fonte del testo