Art. 2 — Soppressione della Cassa

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa e' soppressa. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverra' in base ai valori iscritti in bilancio. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a, qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all'istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Al predetto Fondo e' attribuito il patrimonio della Cassa stessa. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art2 · fonte del testo