Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1973 al 20 aprile 2006. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il periodo minimo di permanenza nella qualifica, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a vice capo reparto, e' ridotto a due anni per i capi squadra che avevano conseguito l'idoneita' all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Il servizio prestato in qualita' di temporaneo dai vigili permanenti e dai vigili temporanei in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' valutato per meta', e per non di piu' di tre anni complessivi, ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini ed ai concorsi di promozione alla qualifica di capo squadra.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-27;850~art12 · fonte del testo
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