Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1987 al 20 aprile 2006. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed e' collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di eta':
tolto: a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;
tolto: b) personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57. Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato. 2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-27;850~art11 · fonte del testo
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