Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e' modificato come segue: "Il Consiglio d'amministrazione e' composto:

  • a)di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • b)di tre funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, del tesoro del lavoro e della, previdenza sociale;
  • c)di tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
  • d)di un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio".

Testo vigente dal 31 maggio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-05;423~art2 · fonte del testo