Art. 34
1. Ai soggetti di cui all'articolo 33 spetta altresi', nei modi e nei limiti previsti da legge regionale, la proposta per l'istituzione delle commissioni consiliari di cui all'articolo 18.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
1. Ai soggetti di cui all'articolo 33 spetta altresi', nei modi e nei limiti previsti da legge regionale, la proposta per l'istituzione delle commissioni consiliari di cui all'articolo 18.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art34 · fonte del testo
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