[1]Il Presidente della Giunta

[2]Il Presidente della Giunta:

  • a)rappresenta la Regione;
  • b)promulga le leggi e i regolamenti regionali;
  • c)indice i referendum previsti dallo Statuto;
  • d)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;
  • e)convoca e presiede la Giunta;
  • f)sottoscrive gli atti della Regione;
  • g)sovrintende agli uffici e servizi regionali, coordinando l'attivita' collegiale dei componenti della Giunta;
  • h)rappresenta la Regione in giudizio;
  • i)promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art30 · fonte del testo