[1]Finalita' socio-economiche

[2]La Regione, nell'ambito dei servizi e delle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire la assunzione da parte di comunita' di lavoratori o di enti pubblici della gestione di imprese. Promuove inoltre adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunita' montane, anche mediante la ridistribuzione del reddito e la riqualificazione professionale. La Regione favorisce l'esercizio professionale nella agricoltura, promuove e realizza interventi di mercato in collaborazione con i produttori e le loro cooperative, con le organizzazioni dei lavoratori, con gli enti locali e interviene con adeguate misure per l'incremento della attivita' di trasformazione.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art7 · fonte del testo