La Regione promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro e assicurare la piena occupazione come fattore essenziale dello sviluppo delle Marche e per eliminare l'emigrazione. Concorre a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Adotta ogni misura idonea a realizzare la piena eguaglianza della donna nella societa', nella famiglia e nel lavoro. Cura l'integrazione nella societa' e l'inserimento attivo nel lavoro degli, invalidi e dei minorati e la difesa dei loro diritti. Assicura servizi sociali per l'infanzia e gli anziani. Promuove iniziative per tutelare i diritti dei lavoratori all'estero. Promuove e attua in concorso con lo Stato e gli enti locali le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali, in agricoltura e realizzare parita' di condizioni civili, sociali ed economiche tra citta' e campagna; identifica nella proprieta' e nell'impresa individuale e associata dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura marchigiana; le favorisce nella formazione, nell'associazione e nell'attivita' produttiva, di trasformazione e di mercato, come condizioni di rinascita e di sviluppo dell'intera economia marchigiana. Orienta le iniziative per indirizzare e coordinare a fini sociali gli investimenti e l'attivita' economica, sostenendo il ruolo prioritario dell'intervento pubblico; promuove lo sviluppo dell'artigianato, della cooperazione e l'associazionismo dei lavoratori autonomi. Assicura la prestazione dei servizi sociali necessari allo sviluppo della comunita' regionale con particolare riguardo all'abitazione e ai trasporti e promuove la partecipazione degli utenti alla loro gestione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art6 · fonte del testo