Art. 40
[1]Dimissioni
[2]Le dimissioni del Presidente e della Giunta o di singoli componenti di questa sono indirizzate al Consiglio o presentate al Presidente del Consiglio.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
[1]Dimissioni
[2]Le dimissioni del Presidente e della Giunta o di singoli componenti di questa sono indirizzate al Consiglio o presentate al Presidente del Consiglio.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art40 · fonte del testo
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