Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso. Le dimissioni dei singoli componenti della Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli, componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto. In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio e' convocato per l'elezione del successore. Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca a meno della meta' dei propri membri. Il Consiglio e' convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo. In caso di dimissioni, sostituzione o impedimento permanente del Presidente della Giunta, seguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art33 · fonte del testo