Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente. Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. La dimissione e la revoca del Presidente della Giunta comportano la decadenza dell'intera Giunta. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e della Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto. In tale ipotesi il Consiglio non puo' deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, salvo gli obblighi di bilancio e di legge. Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta; il Presidente puo' subordinare la permanenza in carica all'accoglimento della proposta in discussione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art45 · fonte del testo