Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge in discussione. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente che ne fa adeguata menzione nella relazione al Consiglio. Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto, e' tenuta a procedere all'audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art36 · fonte del testo