Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, e' discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art42 · fonte del testo