I regolamenti regionali e le norme di attuazione delle leggi della Repubblica devono essere esaminati da una Commissione consiliare ed approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale; sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi. Non occorre il visto del Commissario del Governo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art61 · fonte del testo