La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art60 · fonte del testo