1. La legge regionale subito dopo la promulgazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo che non sia fissata nella legge stessa una data successiva. 2. La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art69 · fonte del testo