[1]Dimissioni del Presidente e degli Assessori

[2]In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o piu' membri della Giunta, il Presidente ne riferisce al Consiglio formulando la proposta di candidature su cui il Consiglio e' chiamato a deliberare con voto palese, non oltre il 15° giorno. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente o di piu' della meta' degli Assessori, la Giunta decade. Il Consiglio procede entro trenta giorni alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, secondo le modalita' di cui al precedente articolo 34.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art38 · fonte del testo