[1]Validita' delle deliberazioni

[2]La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art39 · fonte del testo