[1]Dimissioni o decadenza di componenti della Giunta

[2]Nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa di singoli componenti della Giunta, il Presidente della Giunta ne propone immediatamente la sostituzione al Consiglio. In caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente per lo svolgimento delle relative funzioni. La Giunta e' rinnovata per intero ove venga a mancare un terzo dei suoi componenti, tenendo conto nel calcolo anche del Presidente.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art28 · fonte del testo