Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento permanente di un componente della Giunta, il Presidente della Giunta, in attesa della nuova elezione da parte del Consiglio, affida le relative funzioni ad altro componente della Giunta. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente a svolgerne le funzioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art34 · fonte del testo