1. Nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta o assumendole egli stesso. 2. Se la Giunta si riduce a meno della meta' dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalita' di cui all'articolo 52.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art57 · fonte del testo