La Regione considera il concorso degli Enti locali e l'apporto autonomo dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre formazioni ed organizzazioni sociali, come fondamentali momenti della partecipazione democratica alla determinazione della politica regionale. A tale fine: - consulta i Consigli comunali e provinciali sulle principali questioni; - attua forme d'intesa e di concerto con gli Enti locali nei casi e con le modalita' stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente o indirettamente, si connettano a materie di loro competenza; - consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori autonomi sui problemi di carattere economico e sociale; - consulta le organizzazioni regionali della cooperazione; - consulta altresi' le altre organizzazioni e formazioni sociali; - promuove indagini conoscitive e incontri su determinati problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, sulla condizione femminile, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere; - si rivolge ai Comuni e ai loro organi di decentramento, ove esistano, per promuovere, con l'autonomo concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre formazioni sociali, la piu' ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art34 · fonte del testo