Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale della Regione a norma degli articoli 28 e 33 del presente Statuto. La legge regionale stabilisce le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme. Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalita' e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art35 · fonte del testo