La legge regionale determina l'assetto del territorio, gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche su basi comprensoriali, il concorso degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e delle altre formazioni sociali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art46 · fonte del testo