Il Consiglio regionale, dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, nella seconda seduta vota su una o piu' mozioni, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri, contenenti gli indirizzi programmatici della Giunta regionale e l'indicazione dei nomi del Presidente, del vice Presidente e degli Assessori. Per l'approvazione della mozione e' necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio; in seguito e' sufficiente la maggioranza dei votanti. Il voto ha luogo per appello nominale. Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti Presidente, vice Presidente e Assessori i Consiglieri designati a queste cariche nella mozione approvata.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art23 · fonte del testo