1. Subito dopo l'elezione del Presidente il Consiglio regionale elegge la Giunta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. 2. L'elezione della Giunta avviene su lista presentata dal Presidente eletto, contenente i nomi di otto Consiglieri, proposti per la carica di assessore, con l'indicazione di chi di essi assumera' la carica di Vice Presidente. 3. All'elezione si procede con unica votazione, a voto palese per appello nominale. 4. Qualora la lista non sia approvata, l'elezione del Presidente si intende revocata.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art52 · fonte del testo