Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Alla seconda votazione e' sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi. Per l'elezione dei vice Presidenti e dei Segretari ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Presidente e l'ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art12 · fonte del testo