La Regione e' anche ente democratico di decentramento statale. Adegua la propria attivita' ed organizzazione alle esigenze della autonomia e del decentramento. La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole agli enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici. La Regione puo' affidare ad enti da essa istituiti; ad enti pubblici locali o a societa' alle quali partecipa, la gestione di attivita' ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art13 · fonte del testo