[1]Modifica e abrogazione dello Statuto

[2]La modifica e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Per l'iniziativa e il procedimento di modifica e di abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi regionali. La delibera di abrogazione dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla delibera di approvazione di un nuovo Statuto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art83 · fonte del testo