[1]Giudizio sull'ammissibilita' dell'iniziativa e del referendum

[2]Il giudizio sull'ammissibilita' dell'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 75 e sull'ammissibilita' del referendum ai sensi degli articoli 77, 78, 79, 80 e' rimesso al Consiglio. L'iniziativa e il referendum sono ammessi se il Consiglio entro trenta giorni non ne dichiara l'inammissibilita' mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art82 · fonte del testo