[1]Revisione dello Statuto

[2]La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto e' deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, puo' essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non puo' essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art82 · fonte del testo