[1]Controllo sugli enti locali

[2]Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, e' esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Sezioni decentrate sono istituite nei capoluoghi di Provincia ed altre potranno essere istituite con leggi regionali in sedi diverse. La competenza dell'organo regionale e delle sue sezioni decentrate e' stabilita con legge regionale. L'attivita' delle sezioni decentrate e' coordinata dall'organo regionale. La legge regionale determina le modalita' del controllo e i rapporti dell'organo di controllo con il Consiglio e la Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art70 · fonte del testo