Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, e' esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dello articolo 130 della Costituzione. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali sub-provinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia. La legge regionale disporra' che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art72 · fonte del testo