[1]Circoscrizioni comunali

[2]La Regione, sentite le popolazioni interessate mediante referendum, puo' con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, procedere alla fusione di Comuni esistenti e modificare, le loro circoscrizioni e denominazioni. La legge regionale stabilisce le modalita' di attuazione del referendum di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art69 · fonte del testo