La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo', con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni e procedere alla loro fusione. L'istituzione e la fusione dei Comuni, nonche' la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, sono attuate nel rispetto di modalita' procedurali fissate con legge regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art56 · fonte del testo