[1]Approvazione delle leggi o dei regolamenti

[2]Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali della legge, l'approva articolo per articolo e, dopo il coordinamento, con votazione finale. Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali, se non vi e' opposizione di alcun Consigliere, puo', in considerazione della particolare natura della legge, attribuire alla Commissione l'approvazione dei singoli articoli, riservandosi il voto finale. Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali del Regolamento, attribuisce alla Commissione il compito di approvare i singoli articoli, riservandosi il voto finale sull'intero provvedimento.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art25 · fonte del testo