[1]Divieto di delega e di decretazione d'urgenza

[2]Non possono essere esercitate dalla Giunta, ne' in via di urgenza, ne' per delega, le funzioni di competenza del Consiglio. In casi straordinari di necessita' e di urgenza, su richiesta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, o di tre Presidenti di gruppo, il Consiglio e', convocato al piu' presto e comunque non oltre cinque giorni per deliberare sul merito delle proposte avanzate. Il Regolamento stabilisce modalita' particolari per la convocazione del Consiglio e per l'esame delle proposte.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art22 · fonte del testo