I consiglieri si costituiscono in Gruppi. L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e, in conformita' alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilita' dei locali, personale e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art16 · fonte del testo