1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi. 2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilita' di strutture, personale e servizi, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio, secondo modalita' e criteri stabiliti con legge.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art40 · fonte del testo