Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il Consiglio, e' convocato:

  • a)per iniziativa dell'Ufficio di presidenza;
  • b)su richiesta del Presidente della Giunta;
  • c)su richiesta di un decimo dei consiglieri. Ove il Presidente non provveda entro quindici giorni, la convocazione viene disposta da altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure, in difetto da uno dei consiglieri richiedenti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art17 · fonte del testo