[1]Patrimonio e finanze regionali

[2]La Regione ha un proprio demanio e patrimonio. La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art70 · fonte del testo