La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei limiti delle leggi della Repubblica, i tributi propri, le relative procedure amministrative di contenzioso, e le sanzioni. La Regione ha demanio e patrimonio propri. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art57 · fonte del testo